L’accreditamento dei provider, che trova i necessari collegamenti con il sistema
di accreditamento delle strutture, costituisce, innanzitutto, un percorso di garanzia
della qualità finalizzata ad assicurare ai professionisti il miglioramento delle
proprie competenze. Esso viene così definito dall’accordo Stato-Regioni 1 agosto
2007 e ribadito dall’accordo 5 novembre 2009 quale: "il riconoscimento pubblico,
sulla base di un sistema di requisiti minimi, che riguardano anche il piano formativo
proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel
campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività
didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti".
L’accreditamento dei Provider ECM rappresenta la fase evolutiva dell’accreditamento
dei singoli eventi formativi . I destinatari dell’accreditamento sono tutti i soggetti
pubblici o privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di
garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti
che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti
della sanità.
Come stabilito dai sopra citati Accordi "i provider che intendono erogare formazione
continua nell’ambito territoriale di una singola Regione, devono richiedere l’accreditamento
alla stessa Regione nella quale intendono operare, mentre i provider che intendono
erogare formazione continua nell’ambito territoriale di due o più Regioni dovranno
comunque richiedere l’accreditamento nazionale".
Perciò, in occasione della presentazione della domanda di accreditamento, l’organizzatore
interessato dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi
su quale ambito territoriale sono distribuite le sedi formative in cui intenda erogare
formazione continua e di non aver presentato analoga domanda ad altri enti accreditanti.
Questo comporta un raccordo tra il livello regionale ed il livello nazionale anche
nelle procedure dell’accreditamento.
E’ quindi necessaria la trasparenza degli esiti dei procedimenti di accreditamento,
prevedendo la tenuta, da parte della ASR Abruzzo, di un albo (accessibile on line)
dei provider accreditati. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi
considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formativa per l’ECM ed
è rilasciato da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso
di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard definiti. I requisiti che
il provider deve possedere per ottenere l’accreditamento riguardano:
- le caratteristiche del soggetto richiedente;
- l’organizzazione generale e le risorse;
- la qualità dell’offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della
qualità.
Per ottenere l’accreditamento e’ necessario che tutti requisiti siano soddisfatti
secondo i criteri e gli standard indicati. Per quanto attiene i requisiti minimi,
questi dovranno essere uguali sul territorio nazionale, e, successivamente, la Regione
può riservarsi di individuare requisiti aggiuntivi ritenuti indispensabili ai fini
dell’accreditamento di eventi con metodologia formativa residenziale, sul campo
e a distanza.
L’ASR Abruzzo ha definito un proprio modello di accreditamento regionale in via
sperimentale dei provider residenziali, dei provider di Formazione Sul Campo (FSC)
e dei provider FAD. Tale modello si basa su un atto di convenzione tra la Regione
Abruzzo/ASR e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che prevede
l’utilizzazione, da parte dei soggetti organizzatori pubblici e privati regionali
che richiedono l’accreditamento come provider residenziali, provider FSC e provider
FAD, della piattaforma/software dell’agenzia adattata per la Regione Abruzzo per
l’inserimento delle informazioni relative ai requisiti richiesti dall’accreditamento.
Per l’accreditamento regionale come provider residenziale, formazione sul campo
(FSC) e formazione a distanza (FAD) delle aziende sanitarie pubbliche sono previste,
rispetto all’accreditamento nazionale, delle agevolazioni relative alle informazioni
da inserire nella piattaforma adattata per la Regione Abruzzo
Per
le Aziende Sanitarie è facoltativo riportare i seguenti allegati:
- atto costitutivo e statuto;
- esperienza in formazione in ambito sanitario; Vestratto del bilancio relativo alla
formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni e budget previsionale per l'anno
in corso;
- utilizzo di sedi,strutture e attrezzature di altro soggetto(contratti,accordi,partenarariato,ecc);
- struttura organizzativa specifica con funzionigramma e organigramma;
- sistema informatico dedicato alla formazione in ambito sanitario;
- Piano di qualita'
Tutte le altre informazioni relative ai requisiti del soggetto richiedente, riportate
dal regolamento applicativo dei criteri oggettivi per l’accreditamento di cui all’Accordo
Stato Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale di Formazione
Continua il 13 gennaio 2010, rimangono le stesse e sono obbligatorie.
L’accreditamento è dunque l’azione amministrativa attraverso la quale L’ASR Abruzzo,attraverso
la Commissione Regionale per l’ECM Ente Accreditante, costituisce un elenco di soggetti
istituzionali o organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse
scientifiche e tecnologiche e un piano di formazione, congruenti con obiettivi e
parametri qualitativi riferiti ad attività formative progettate a favore di personale
sanitario.
Per quanto attiene l’accreditamento dei soggetti che intendono erogare la formazione
continua nel territorio regionale, questo avverrà tramite la seguente procedura
sinteticamente rappresentata:
Pertanto :
1) Il Provider presenta la domanda di accreditamento alla ASR Abruzzo
2) La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata a cura della ASR Abruzzo,
con il supporto dell’AGENAS e della Commissione Regionale per la Formazione Continua,
con le metodologie e i tempi che verranno individuate nel dettaglio e di cui alla
flow chart che segue.
L'esito del procedimento consiste:
- nell'accreditamento del provider, inizialmente provvisorio;
- oppure nel diniego all'accreditamento del provider (per la presenza di non conformità
non superabili rispetto ai requisiti di accreditamento)
- ovvero nell'accreditamento temporaneo del provider di nuova istituzione ai sensi
del D.Lgs. 229/99;
- nell'accreditamento condizionato all’attivazione e realizzazione di un piano di
miglioramento. Questo accreditamento si concede nel caso in cui si siano riscontrate
non conformità rilevanti rispetto ad uno o più requisiti di accreditamento, che
possono però essere sanate con un piano di miglioramento. L’accreditamento risulta
pertanto subordinato alla successiva verifica del superamento di tale piano di miglioramento;
- oppure nella sospensione del procedimento
La permanenza nell’albo dei provider accreditati, predisposto dalla ASR Abruzzo,
e pubblicato sul proprio sito e su quello della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento
dell’accreditamento, al monitoraggio dei risultati e al controllo dei comportamenti
del provider.
Nel caso siano riscontrate rilevanti non conformità rispetto ai requisiti di accreditamento,
lo stesso può essere sospeso fino alla risoluzione della non conformità riscontrata;
l’accreditamento può essere inoltre revocato nel caso in cui si verifichino violazioni
gravi.
Contributo delle spese
Tutte le altre informazioni relative ai requisiti del soggetto richiedente, riportate
dal regolamento applicativo dei criteri oggettivi per l’accreditamento di cui all’Accordo
Stato Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale di Formazione
Continua il 13 gennaio 2010, rimangono le stesse e sono obbligatorie.
Il modello di accreditamento regionale dei provider residenziali, dei provider FSC
e dei provider FAD prevede:
- il contributo annuale fisso di 2.582,28 Euro rimane invariato rispetto a quello
nazionale;
- tutti i versamenti effettuati devo riportare all’inizio della causale il codice
ECM R07