Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011
Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM premette che per "reclutamento" si intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via, stabilisce quanto segue.

Il Provider – fermo restando il rispetto dell’indipendenza dall’interesse commerciale del contenuto formativo e di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve conservare copia degli inviti nominativi degli sponsor unitamente all’elenco dei professionisti invitati all’evento e renderli disponibili alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ai fini della competente valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni e dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità.

Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo - deve consegnare al Provider dell’ evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).

Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al Co.Ge.A.P.S., deve rammentare al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all’atto della compilazione del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

L’ordine, il collegio o l’associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sanitario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013).

Per la formazione a distanza e per la formazione sul campo si conferma quanto disciplinato dal richiamato "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento", fermo restando che gli elenchi relativi ai partecipanti non possono essere consegnati agli sponsor.
Le indicazioni contenute nella presente determina rivestono carattere integrativo e di modifica della determina dell’8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e relative modificazioni.

In riferimento a quanto sopraindicato, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM si riserva di valutare l’andamento del fenomeno prima di affrontare eventuali decisioni in merito.