23/12/2021 - Comunicato per i provider che svolgono anche attività editoriale

La Commissione nazionale per la formazione continua, secondo quanto convenuto nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, con riferimento ai provider che svolgono anche attività editoriale, comunica quanto segue.

Fermo restando i divieti e i limiti di cui agli artt. 45, comma 3, lett. a) e 77 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, nonché quelli di cui al par. 4.19 del Manuale Nazionale di accreditamento eventi ECM, ai provider ECM che sono anche case editrici si applicano i seguenti principi e criteri:

  1. nell’attività editoriale è consentita la pubblicità di loghi, marchi o prodotti delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario effettuata attraverso la conclusione di contratti con le citate imprese aventi ad oggetto la concessione di spazi pubblicitari all’interno della rivista o del manuale. A tale fine, si precisa che l’attività pubblicitaria sopra esposta, per essere conforme alla normativa ECM, deve essere direttamente riconducibile all’azienda avente interesse commerciale in ambito sanitario e l’attività editoriale deve essere tenuta nettamente separata da quella formativa ECM;
  2. la pubblicità dei prodotti, loghi o marchi relativi a prodotti di interesse sanitario, derivante dai rapporti contrattuali di cui al punto 1, deve essere nettamente separata dall’attività formativa ECM e in nessun caso possono essere diffusi, o veicolati anche indirettamente in forma di materiale didattico, ai discenti di eventi ECM organizzati dal medesimo provider/casa editrice, i prodotti editoriali contenenti la pubblicità di cui al punto 1;
  3. il provider ECM che sia casa editrice, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, è tenuto a rendere noti all’Ente accreditante i rapporti contrattuali di concessione di spazi pubblicitari d’interesse sanitario, al fine di consentire l’annotazione nell’Albo dei provider e un costante monitoraggio da parte dell’ente accreditante;
  4. all’interno dei siti internet delle case editrici, ove vi sia anche il collegamento o la pubblicizzazione degli eventi formativi ECM, è consentita esclusivamente la pubblicità relativa a loghi o marchi delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario;
  5. i provider ECM che svolgono anche attività editoriale sono tenuti a rispettare gli standard di qualità e appropriatezza dei contenuti scientifici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni, il quale prevede che "Il provider deve erogare eventi il cui contenuto scientifico è attuale e aggiornato al momento In cui viene fruito dai discenti, anche nel caso In cui si tratti di formazione a distanza".In tal senso è opportuno che anche l'attività editoriale svolta dai provider, seppur diversa da quella accreditata ECM, si caratterizzi per contenuti efficaci, appropriati, scientificamente aggiornati, equilibrati e basati sull’evidenza scientifica.